Pubblicità professionale

In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 248/2006 (c.d. Legge Bersani), la Commissione Tutela della Professione dell’Ordine del Veneto ha realizzato nelle diverse province del Veneto alcuni incontri informativi, rivolti agli iscritti, che vertevano appunto sulle novità introdotte dalla Legge Bersani. Dalle riflessioni emerse in occasione degli incontri, e per l’esigenza di maggiori chiarimenti su alcuni aspetti della materia, di seguito vengono riportate alcune fra le domande più frequenti in tema di pubblicità professionale, e relative risposte.

La Legge Bersani ha introdotto diversi cambiamenti rispetto alla situazione precedente, superando la vecchia distinzione in pubblicità sanitaria/non sanitaria e configurando una distinzione sostanziale tra Psicologo Libero Professionista (con regolare partita IVA ed iscritto all’Albo professionale) e Psicologo che esercita la professione come Dipendente nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o in convenzione con esso. Pertanto solo in quest’ultimo caso rimangono ancora valide e applicabili le disposizioni della normativa precedente, in particolare la L.175/1992 e il D.M. n.657/1994.

La cornice normativa e i regolamenti cui fare riferimento per la pubblicità professionale sono:

Inoltre, per i colleghi che esercitano la professione di psicologo come dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale o in convenzione con esso, sono ancora vigenti la L.175/1992 e il D.M. n.657/1994.

  • l’art. 2 della legge n. 248/2006;
  • il Codice Deontologico degli Psicologi (artt. 2, 8, 38, 39, 40);
  • l’Atto di indirizzo del Consiglio Nazionale in tema di pubblicità;

In base all’analisi del testo della legge Bersani e dell’Atto d’indirizzo del Consiglio Nazionale, è stato ribadito ancora una volta come la pubblicità professionale debba essere intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività, teso a rispondere ad un’esigenza conoscitiva da parte del potenziale cliente/utente.
Il legislatore, utilizzando il principio della libera concorrenza nelle prestazioni professionali ha inteso porlo al servizio della tutela dell’utente/cittadino consumatore al fine di una sua libera scelta del professionista a cui rivolgersi, in tal senso la pubblicità professionale è da intendersi essenzialmente come un servizio di informazione alla collettività per orientare l’utente nella scelta del professionista che più corrisponde al suo effettivo bisogno (ad esempio chi soffre di attacchi di panico beneficia del fatto di sapere che il dr. Mario Rossi, psicologo, ha una specifica competenza e preparazione professionale nell’area dei Disturbi d’Ansia), mettendo in connessione, l’offerta con la domanda di Psicologia o di Servizi Psicologici.

In definitiva allo Psicologo è posto come preciso dovere professionale quello di …aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni, e scelte. (art. 39 C.D.).

Non sono consentiti messaggi pubblicitari che non rispondono ad un’esigenza conoscitiva/informativa da parte del potenziale cliente né qualora risultano essere lesivi per l’immagine e la dignità della professione.

In particolare, non sono consentiti messaggi di tipo auto-promozionale finalizzati al procacciamento della clientela, soprattutto se in contrasto con il principio deontologico della colleganza tra colleghi (ad esempio la pubblicità comparata); di tipo surrettizio o ingannevole ossia inducente false o eccessive aspettative nell’utente (ad esempio la speranza di una completa e rapida guarigione, cadendo/scadendo nello stereotipo negativo “del guaritore”) o di tipo meramente commerciale quali slogan, pubblicità “strillata”.

Tra i requisiti di base per un adeguato esercizio professionale si pongono:

E’ notorio che qualsiasi bene o servizio ha un livello minimo di costi di produzione da sostenere al di sotto del quale la qualità non può essere garantita. Questo elementare principio vale sia per la produzione di beni materiali e ancor più per le prestazioni e i servizi di un professionista, il quale da sempre sottoposto alla liberalizzazione a livello libero professionale, ne determinerebbe una situazione fortemente impattante sulla qualità dei servizi psicologici resi all’utente/paziente finale (se impostata esclusivamente in una logica al ribasso) con effetti non trascurabili sulla professione in generale e sul singolo professionista.

  • la formazione di base;
  • i tirocini professionalizzanti;
  • l’aggiornamento continuo;
  • la conoscenza e il rispetto delle norme deontologiche;
  • mantenere livelli minimi tariffari che permettono di erogare prestazioni in condizioni oggettivamente adeguate.

La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto, sulla base dei criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla collettività:

  • Dati Personali (nome, cognome, n. d’iscrizione all’albo, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico, indirizzo e-mail, etc.);
  • Titoli di Studio sono:
    • Titoli di Laurea come “Dottore in psicologia” con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico.
    • Titoli di Specializzazione come:
      • “Specialista in…” (titolo della scuola di specializzazione universitaria ad es. del ciclo di vita, psicologia clinica);
      • “Specialista in Psicoterapia” se il diploma è stato ottenuto con un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR.
    • Titoli di Formazione post-laurea (corsi di Perfezionamento, Master universitario, etc.)
      • Titoli Professionali come “Psicologo”, “Psicologo – Psicoterapeuta ….” (con possibile indicazione del setting, dell’indirizzo e dell’area di riferimento)
      • Titoli di Carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come “psicologo dirigente”, “professore in…” (materia di insegnamento psicologico) con eventuale menzione di “ordinario, associato, a contratto o ricercatore universitario” specificando l’Università o l’Istituto Statale di ricerca”;
      • Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come “Cavaliere,” cariche istituzionali, etc.;

Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio offerto è possibile pubblicizzare:

  • l’area specifica nella quale si esercita la professione, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc;
  • i settori nei quali si è maturata l’esperienza professionale, ad esempio “Formazione psicologica per insegnati e genitori”, “Elaborazione di progetti di comunità”, .

Inoltre si può pubblicizzare:

  • il setting o ambito: “terapia individuale”, “terapia di gruppo”, “terapia familiare e/o di coppia”, “terapia infantile e/o dell’adolescente”, etc;
  • l’indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio:psicoanalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, analitico- transazionale etc).

E’ inoltre possibile pubblicizzare i costi complessivi delle prestazioni offerte. La misura del compenso indicato deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione secondo i principi dettati dall’art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice deontologico degli psicologi italiani. Per quanto attiene l’esercizio della professione resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.
Per inciso, va rilevato come l’Atto d’indirizzo vieti esplicitamente l’utilizzo del termine “esperto” in quanto ritenuto “…fuorviante per la trasparenza del messaggio”.

Agli iscritti all’Ordine del Veneto, nonché agli iscritti ad altri Ordini Regionali e Provinciali comunque operanti sul territorio del Veneto, è consentita la pubblicità mediante:

Per la carta intestata ed i biglietti da visita, recanti unicamente i titoli di studio e professionali ed i dati anagrafici, non è necessaria alcuna richiesta di parere favorevole al Consiglio dell’Ordine, qualora non siano esposti o resi visibili al pubblico. Tuttavia il testo ivi contenuto deve rispondere a tutte le disposizioni specificate negli artt. 4 e 5 dell’Atto d’indirizzo.

Tutto ciò rimane nell’ambito di una pubblicità informativa e al Consiglio dell’Ordine, nella sua veste di rappresentante istituzionale della Professione, è demandato il compito di verificare il messaggio secondo i criteri di trasparenza e veridicità nell’ambito della garanzia della qualità delle prestazioni professionali a tutela dell’utente, nonché adoperarsi nella promozione della tutela e del rispetto della dignità della professione.

  • targhe;
  • inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione;
  • inserzioni sulle pagine Web e sito Internet;
  • inserzioni su carta intestata, su biglietti da visita;
  • ogni altro mezzo, purché …venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza e al rispetto del decoro e della dignità della professione, ai sensi degli artt. 2, 8, 38, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Sentito anche il parere dello studio legale dell’Ordine (Studio Benvenuti, Avvocato A. Pavanini di Venezia), a proposito della facoltà dello psicologo libero professionista di esercitare il suo diritto a farsi pubblicità con qualsiasi mezzo e quindi anche attraverso volantini o dépliant, se ne riporta lo stralcio che illustra il punto “….si ritiene che l’impiego di questi mezzi sia legittimo, se esercitato <>, in conformità, quindi, al criterio del decoro della professione. Infatti, con l’esclusivo riferimento allo psicologo libero professionista, è dato ritenere che una pubblicità realizzata a mezzo volantini/dépliants, possa integrare la categoria di pubblicità individuata in via residuale dall’Atto d’indirizzo, sussumibile entro la categoria di ogni altro mezzo purchè “… venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un’ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull’utenza e al rispetto del decoro e della dignità della professione, ai sensi degli artt. 2, 8, 38, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.” (art.2 Atto d’indirizzo). Risulta evidente che un eventuale ricorso a dépliants diffusi in maniera massiva a mezzo posta o a prassi di volantinaggio capillare si porrebbe in contrasto con le forme di pubblicità consentite, e ciò, senza dover arrivare a situazioni limite, per le quali la giurisprudenza ha addirittura statuito la risarcibilità del danno esistenziale rappresentato dal fastidio arrecato al soggetto costretto a svuotare quotidianamente la propria cassetta postale del materiale pubblicitario indesiderato o non espressamente richiesto (Giudice di Pace di Bari, 22 dicembre 2003)”.

 In particolare per quanto riguarda le “caratteristiche del servizio professionale offerto”, si ricorda che esse sono trattate ampiamente all’art. 5 dell’Atto d’Indirizzo, e che anch’esse devono rispondere ad esigenze di tipo conoscitivo/informativo per l’Utente/Paziente e che quindi non sono consentiti messaggi autopromozionali, di tipo commerciale o che inducano nello stesso false o eccessive aspettative. Il linguaggio utilizzato pertanto deve uniformarsi ed ispirarsi a quello culturale e scientifico proprio della nostra disciplina, facendo particolare attenzione al contesto in sui esso andrà diffuso, privilegiando contesti professionali e istituzionali decorosi per l’immagine della professione (ad esempio poliambulatori, studi professionali, istituti scolastici, associazioni socio-culturali-scientifiche, etc.)

A tal fine appare utile, come indicazione generale, consultare come fonte ufficiale delle prestazioni professionali il Ns Nomenclatore-Tariffario dove sono descritte gli ambiti e le prestazioni professionali dello Psicologo.

Anche la pubblicità su Internet va intesa e realizzata come servizio di informazione per la collettività, pertanto il messaggio deve essere veritiero e formulato in termini oggettivi, senza alcuna finalità promozionale e nel rispetto della dignità professionale e conforme ai criteri della serietà scientifica e alla tutela dell’immagine professionale. Utilizzando come metafora la targa professionale (apposta sulla porta dello studio), nell’home page del sito dovranno trovare spazio innanzitutto quei dati che meglio informano l’utente sulla persona del professionista e sulle qualifiche professionali da esso possedute, quali i dati identificativi personali, i titoli professionali e le specializzazioni. L’Ordine si riserva, pertanto, la facoltà di verificare l’aderenza ai principi e caratteristiche sopra elencati e di vigilare sulla conformità del contenuto delle altre pagine del sito (le stanze interne allo studio), secondo le disposizioni della normativa vigente in tema di pubblicità professionale, del codice deontologico e della Legge 56/89.

In generale i siti o le inserzioni in siti Web possono contenere oltre a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dell’Atto di indirizzo, anche informazioni di carattere descrittivo circa le caratteristiche del servizio professionale offerto, oltre a materiale culturale-scientifico afferente in generale alla Psicologia (ad esempio con tesi di laurea, articoli e proprie pubblicazioni con precise indicazione delle fonti bibliografiche, recensioni libri, progetti professionali, etc) e ad informazioni inerenti al curriculum formativo e professionale dell’iscritto. Anche in questo caso può essere utile, come indicazione generale, nello stilare e predisporre il messaggio, nella parte relativa alla descrizione del servizio offerto, consultare il Ns Tariffario dove sono descritte gli ambiti e le prestazioni professionali dello Psicologo.

Per quanto riguarda l’uso di simboli, è sempre stato un preciso orientamento dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, privilegiare l’utilizzo del simbolo della professione al fine di contribuire a diffondere all’esterno un’immagine più omogenea e più riconoscibile possibile della ns categoria professionale. Attesa comunque la possibilità di utilizzare altra simbologia, questa non deve entrare in contrasto con la tutela dell’immagine e della dignità professionale, essendo questi dei precisi precetti del ns codice deontologico. Pertanto (nel caso di simbolo diverso da quello professionale) è preferibile utilizzare simboli che abbiano un preciso e coerente riferimento alla realtà culturale e scientifica della Psicologia (ad esempio il simbolo anche stilizzato della propria Teoria/Modello di riferimento, della Scuola di specializzazione; di Associazioni scientifico-culturali, professionali etc. legate alla Psicologia o ad essa positivamente collegate). Attesa comunque la facoltà dello psicologo libero professionista all’utilizzo di altra simbologia, ciò rimanda comunque ad una valutazione di tipo discrezionale dell’Ordine di natura propriamente deontologica.

In generale i siti o le inserzioni in siti Web possono contenere oltre a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dell’Atto di indirizzo, anche informazioni di carattere descrittivo circa le caratteristiche del servizio professionale offerto, oltre a materiale culturale-scientifico afferente in generale alla Psicologia (ad esempio con tesi di laurea, articoli e proprie pubblicazioni con precise indicazione delle fonti bibliografiche, recensioni libri, progetti professionali, etc) e ad informazioni inerenti al curriculum formativo e professionale dell’iscritto. Anche in questo caso può essere utile, come indicazione generale, nello stilare e predisporre il messaggio, nella parte relativa alla descrizione del servizio offerto, consultare il Ns Tariffario dove sono descritte gli ambiti e le prestazioni professionali dello Psicologo.